Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IICapo 1

Art. 296

In vigore dal 20 ago 1938
Sui fondi investiti a sensi dell' lett. a), b), c) al tasso del 3,75 per cento per l'acquisto o la costruzione di nuove case nel periodo dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre 1922, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato contribuisce al parziale pagamento degli interessi nella misura del 2,50 per cento. L'importo di questi contributi è iscritto nella parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione stessa.
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