Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 292

In vigore dal 20 ago 1938
Con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, l'Ente edilizio potrà essere messo in liquidazione con le norme che saranno stabilite dal decreto stesso. In tale evenienza le case e le baracche di cui alle lettere b) e c) dell', saranno riconsegnato al demanio dello Stato; gli altri beni saranno reintegrati nel patrimonio del Comune. - I fondi e le altre attività esistenti nelle casse dell'Ente saranno possibilmente assegnati a secondo della rispettiva provenienza.
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