Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 5
Art. 236
In vigore dal 20 ago 1938
Il consiglio di amministrazione della cooperativa potrà promuovere l'intervento della Cassa depositi e prestiti perché, con le norme stabilite nell', sia assicurata la riscossione di tutte le somme dovute dai condomini o dal singolo proprietario, in base alle disposizioni del presente titolo, nonché dei relativi interessi di mora.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-236