Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 5
Art. 228
In vigore dal 20 ago 1938
Coloro che, non avendo, avuto assegnazione di alloggio, perdono la qualità di socio a norma dell', mantengono il diritto a concorrere, secondo l'originario ordine di iscrizione, all'assegnazione degli alloggi che per avventura divenissero disponibili per decadenza a causa di morosità.
All'assegnazione provvederà, su istanza degli interessati, la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-228