Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 5

Art. 230

In vigore dal 20 ago 1938
Il condomino, il quale non abbia riscattato l'alloggio a termini dell' può, nel caso di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, farne alienazione a chi si trovi nella condizione ed abbia i requisiti prescritti per divenire assegnatario, sempre che sul contratto stipulato fra le parti siano intervenuti il nulla osta della cooperativa ed il consenso della Cassa depositi e prestiti. L'esecuzione del contratto è subordinata all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento e controllo delle effettive condizioni, modalità e corrispettivi stipulati fra le parti. Analogamente è consentita a favore di appartenenti alle categorie enumerate nell', l'alienazione di alloggi cooperativi finanziati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. I successori del condomino hanno pure facoltà di alienare l'alloggio subordinatamente alla osservanza delle formalità suddette. Contro il diniego di nulla osta della cooperativa è ammesso ricorso al Ministro pei lavori pubblici.
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