Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 222

In vigore dal 20 ago 1938
Quando la spesa per lavori di manutenzione da eseguirsi sul fondo previsto dall', comma primo, superi la disponibilità del fondo stesso, l'eccedenza graverà sui proprietari interessati in proporzione del costo dei rispettivi alloggi.
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