Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 222
204 / 394In vigore dal 20 ago 1938
Quando la spesa per lavori di manutenzione da eseguirsi sul fondo previsto dall', comma primo, superi la disponibilità del fondo stesso, l'eccedenza graverà sui proprietari interessati in proporzione del costo dei rispettivi alloggi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-222