Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 221
In vigore dal 20 ago 1938
Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà, divenuti definitivi il piano dei lavori e quello del reparto delle spese, di emettere ordinativi di pagamento sul fondo di manutenzione e di incassarne o farne incassare l'importo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-221