Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 221

In vigore dal 20 ago 1938
Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà, divenuti definitivi il piano dei lavori e quello del reparto delle spese, di emettere ordinativi di pagamento sul fondo di manutenzione e di incassarne o farne incassare l'importo.
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