Art. 221
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 221

203 / 394
In vigore dal 20 ago 1938
Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà, divenuti definitivi il piano dei lavori e quello del reparto delle spese, di emettere ordinativi di pagamento sul fondo di manutenzione e di incassarne o farne incassare l'importo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-221