Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 214
In vigore dal 20 ago 1938
I condomini non possono compiere atti che importino variazioni nella destinazione originaria delle parti comuni del fabbricato e degli accessori, nè arrecare modificazioni alle parti comuni del fabbricato ed al giardino comune, senza previo consenso della maggioranza numerica di due terzi di coloro tra i quali è limitata la comunione delle parti alla cui destinazione originaria si intende apportare variazioni, riservato però a ciascuno dei dissenzienti il diritto di opporsi e di far valere le sue ragioni a norma dell'. L'opposizione non sospende l'esecuzione del deliberato ma la sospensione può essere ordinata dalla Commissione di vigilanza.
Ove si tratti di introdurre variazioni nella destinazione originaria di parti comuni a più condominii, occorre l'assenso dei condominii stessi, ed a determinare a questo effetto la volontà di ciascun condominio è necessaria la maggioranza numerica di almeno due terzi di coloro fra i partecipanti a ciascun condominio, tra i quali è limitata la comunione delle parti alla cui destinazione originaria si intende apportare variazioni.
Nell'uno e nell'altro caso le variazioni e modificazioni suddette, non possono essere apportate senza l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi e prestiti.
Storico versioni
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