Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 210
In vigore dal 20 ago 1938
Determinata la divisione di una cooperativa ai termini dell' le questioni che sorgono sulla ripartizione delle attività o passività o sul modo di utilizzare o custodire elementi comuni indivisibili, compresi fra essi i documenti, saranno decise dalla Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica.
La predetta disposizione non si applica ai giardini o cortili comuni a più edifici appartenenti a cooperative derivate da unica originaria cooperativa, dovendo per tali aree osservarsi sempre la norma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-210