Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 192
In vigore dal 20 ago 1938
Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente intestato all'Ente edilizio, fruttifero dell'interesse annuo del 4 per cento - che potrà essere in seguito variato con decreto del Ministro per le finanze - riducibile al saggio di quello dei depositi volontari allorchè tutti i mutui concessi alle cooperative saranno posti in ammortamento. A tale conto corrente affluiscono le somme di cui all', i contributi dello Stato e quelli sussidiari dovuti ancora per il periodo precedente all'ammortamento nonché a suo tempo, le quote mensili di ammortamento dovute dalle cooperative giusta l' e vi fanno carico i pagamenti che la Cassa depositi e prestiti effettua per conto dell'Ente edilizio.
In relazione al maturarsi degli interessi sul conto suddetto, l'Ente edilizio provvede ai necessari conguagli fra le cooperative rimanendo, in merito a tali operazioni, completamente estranea la Cassa depositi e prestiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-192