Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 190
In vigore dal 18 lug 1949
La Cassa depositi e prestiti, mediante contratto da stipularsi, a cifra del funzionario dell'Ente edilizio all'uopo delegato, con l'Ente stesso e con la cooperativa interessata, concede il mutuo autorizzato, subordinando l'inizio della somministrazione alla presentazione del certificato del Conservatore delle ipoteche da cui risulti che sulle aree e sulle costruzioni relative è stata iscritta ipoteca di primo grado a favore della Cassa stessa per la somma capitale mutuata, per un triennio d'interesse al 4,50%, oltre all'uno per cento per accessori, con diritto di surroga a favore dello Stato agli effetti dell'.
Lo Stato, verificandosi l'eventualità di surrogazione, farà annotare in margine all'atto di trascrizione e di costituzione ipotecaria le somme di cui è creditore per sorte principale ed interessi nella misura legale. Queste annotazioni verranno fatte a semplice richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
Il contratto deve contenere tutte le clausole stabilite dalle disposizioni vigenti ed in particolar modo quella relativa alla data d'inizio d'ammortamento del mutuo, la quale sarà fissata con l'esplicita rinunzia della cooperativa a qualsiasi eccezione o domanda di proroga per qualunque titolo, non escluso l'eventuale ritardo della consegna degli alloggi.
Note all'articolo
- La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-190