Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 193

In vigore dal 20 ago 1938
Tutti i contratti di assicurazione contro i danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio del gas stipulati dalle cooperative, devono contenere la clausola che, in caso di sinistro, le somme accertate e liquidate saranno pagate alla cooperativa interessata, dopo il nulla osta della Cassa depositi e prestiti, da promuoversi a cura dell'Ente edilizio. Tale clausola sarà inclusa, dagli enti assicuratori, nei contratti già stipulati, a semplice richiesta delle cooperative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-193

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo