Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 193
In vigore dal 20 ago 1938
Tutti i contratti di assicurazione contro i danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio del gas stipulati dalle cooperative, devono contenere la clausola che, in caso di sinistro, le somme accertate e liquidate saranno pagate alla cooperativa interessata, dopo il nulla osta della Cassa depositi e prestiti, da promuoversi a cura dell'Ente edilizio.
Tale clausola sarà inclusa, dagli enti assicuratori, nei contratti già stipulati, a semplice richiesta delle cooperative.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-193