Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 191
In vigore dal 20 ago 1938
La Cassa depositi o prestiti corrisponde le somme mutuate entro i limiti delle rateazioni stabilite nei rispettivi contratti in base a richiesta dell'Ente edilizio ed al nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, mediante mandato da quietanzarsi dal presidente e dal cassiere della cooperativa o da chi per essi, nonché dai creditori indicati nel nulla osta anzidetto. Del pagamento deve essere data comunicazione, a tutti gli effetti, all'Ente edilizio.
Le somme mutuate - aumentate degli interessi al saggio del mutuo dalla data di ogni singolo versamento di cui al precedente comma sino al giorno di decorrenza dell'ammortamento - verranno ammortizzate dalla data stabilita in contratto, con riserva di operare i conguagli necessari, da effettuarsi mediante corrispondenza fra la Cassa e l'Ente edilizio, dopo che potrà essere determinato l'importo definitivo del mutuo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-191