Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 187

In vigore dal 20 ago 1938
L'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra provvede direttamente all'istruttoria delle domande di mutuo presentate dalle cooperative. A tal uopo richiederà: 1) il fascicolo del Bollettino delle Società per azioni nel quale sono stati pubblicati l'atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modificazioni di questo. Dallo statuto o da atti aggiuntivi al medesimo dovrà risultare esplicitamente che la società non può sciogliersi se prima non sia stato integralmente estinto il debito verso l'istituto finanziatore e che gli alloggi devono essere assegnati in proprietà ai soci muniti di pensione vitalizia; 2) il progetto tecnico finanziario per la costruzione e l'acquisto di case; 3) l'elenco dei soci; 4) la copia, autenticata da notaio, della deliberazione della cooperativa con la quale, nell'autorizzare il presidente a chiedere il mutuo ed i contributi dello Stato, dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e dell'Opera nazionale per i combattenti, si accettino le condizioni che verranno stabilite dall'Ente edilizio per la concessione del mutuo, delegando il presidente medesimo a provvedere in conformità e ad intervenire alla stipulazione del contratto relativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-187

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