Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo XI›Capo 1
Art. 182
In vigore dal 20 ago 1938
Tutti i contributi nel pagamento degli interessi, siano essi afferenti ai contratti stipulati con il Consorzio di credito o rilevati dalla Cassa depositi e prestiti oppure ai contratti stipulati dalla Cassa stessa ai sensi dell', restano immutati o sono corrisposti direttamente alla Cassa, senza bisogno di nuovi provvedimenti, in base a semplice comunicazione - da farsi dall'Ente edilizio - della copia dei contratti suddetti.
Tale corresponsione avverrà a rate semestrali dietro richiesta dello stesso Ente edilizio.
L'Ente, quale mutuatario della Cassa depositi e prestiti, accorda, a sua volta, i mutui conseguiti alle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra, allo stesso saggio d'interesse che corrisponde alla Cassa mutuante.
Le cooperative che conseguono tali mutui sono tenute a versare, una volta tanto, l'uno per cento per diritti e spese di contratto con la Cassa e per spese di amministrazione dell'Ente stesso. Detta percentuale viene pagata, sui mutui accordati, direttamente all'Ente edilizio su richiesta del medesimo alla Cassa.
Con deliberazione dell'Ente, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici, sono stabiliti i corrispettivi per spese di progetto e direzione dei lavori di cui l'Ente sia incaricato dalle cooperative.
Storico versioni
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