Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo XI›Capo 1
Art. 178
In vigore dal 20 ago 1938
In dipendenza dell'operazione di cui all', il saggio d'interesse stabilito dai relativi contratti stipulati con il Consorzio di credito, viene ridotto alla misura del 4,50% a decorrere dal l° gennaio 1935, ed a tale saggio viene pure mutuata la somma di cui al penultimo comma dello stesso .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-178