Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo XICapo 1

Art. 184

In vigore dal 20 ago 1938
L'Ente edilizio, definite le operazioni di cui all', comunica al Consorzio di credito od alla Cassa depositi e prestiti: 1) l'ammontare dei mutui concessi ad ogni cooperativa e quello attualmente vigente; 2) le somme erogate sui mutui e quelle da erogare; 3) le quote proporzionali che dovranno essere portate in aumento a ciascun mutuo in dipendenza dello scarto per il collocamento delle obbligazioni del Consorzio. Il reparto a carico delle singole cooperative dipendente da tale scarto ed applicato all'importo globale dei mutui per cui sono stati stipulati i relativi contratti, ed all'importo di quelli concessi in base all', viene eseguito a cura dell'Ente edilizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-184

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