Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo XI›Capo 1
Art. 184
In vigore dal 20 ago 1938
L'Ente edilizio, definite le operazioni di cui all', comunica al Consorzio di credito od alla Cassa depositi e prestiti:
1) l'ammontare dei mutui concessi ad ogni cooperativa e quello attualmente vigente;
2) le somme erogate sui mutui e quelle da erogare;
3) le quote proporzionali che dovranno essere portate in aumento a ciascun mutuo in dipendenza dello scarto per il collocamento delle obbligazioni del Consorzio.
Il reparto a carico delle singole cooperative dipendente da tale scarto ed applicato all'importo globale dei mutui per cui sono stati stipulati i relativi contratti, ed all'importo di quelli concessi in base all', viene eseguito a cura dell'Ente edilizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-184