Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 15
In vigore dal 20 ago 1938
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in corrispondenza ai versamenti eseguiti dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per mutui suppletivi a favore di cooperative edilizie tra impiegati e pensionati dello Stato che già ebbero mutui principali sui fondi della suddetta Cassa di risparmio, a rilasciare alla medesima certificati di credito che potranno essere accettati in cauzione per contratti di appalto di esattorie e tesorerie comunali e di ricevitorie e casse provinciali, pel valore capitale pari a quello attuale risultante dal piano di ammortamento del mutuo corrispondente, concesso dalla Cassa depositi e prestiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-15