Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo II›Capo 1
Art. 20
In vigore dal 20 ago 1938
Il Ministro per le corporazioni, qualora le società e le sezioni costituende, nonché le sezioni delle società di mutuo soccorso, di cui all', non risultino informate a sincere finalità cooperative, rifiuta il riconoscimento legale.
Può il Ministro stesso privare di tutti i benefici relativi al legale riconoscimento quelle società ovvero quelle sezioni che funzionino irregolarmente, in contrasto alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle proprie norme statutarie od ai principii della cooperazione. Nel caso, però, di società ovvero di sezioni fruenti di contributo erariale, la privazione dei benefici inerenti all'avvenuto riconoscimento è di spettanza del Ministro per i lavori pubblici, il quale può addivenirvi previo parere della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, e di concerto col Ministro per lo finanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-20