Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 11
In vigore dal 20 ago 1938
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a mutuare, in aggiunta alle somme già concesse alle società cooperative edilizie tra il personale ferroviario, un'altra somma fino alla concorrenza di £. 5.000.000 da prelevarsi dalla disponibilità del Fondo pensioni e sussidi del personale stesso e da assegnarsi a cooperative le quali siano state già finanziate da istituti privati di credito ed ora abbiano necessità di nuovi fondi per completare costruzioni in corso o per soddisfare obbligazioni contratto in relazione al loro programma costruttivo.
I nuovi mutui fruttiferi in ragione del 5% annuo e ammortizzabili in non più di 50 anni, sono concessi alle condizioni e cautele da stabilirsi, nell'interesse del Fondo pensioni e sussidi anzidetto, dal Ministro per le comunicazioni.
Per la gestione dei mutui suindicati e di quelli già concessi sullo stesso Fondo o ad esso devoluti, è istituito, fra l'Amministrazione delle ferrovie e la Cassa depositi e prestiti, uno speciale conto corrente nel quale sono iscritti i prelevamenti per mutui autorizzati ed i versamenti annuali per interessi e quote di ammortamento.
Altro conto corrente è istituito fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e ciascuna cooperativa mutuataria per i pagamenti e per le riscossioni, in esse compresa una quota del 0,10 per cento per spese generali sull'ammontare dei capitali mutuati.
Le cooperative mutuatarie tengono, in confronto di ciascun socio assegnatario, apposito conto corrente individuale dove vengono iscritti il costo dell'alloggio ed i versamenti mensili effettuati per interessi e quote di ammortamento.
Storico versioni
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