Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 13
In vigore dal 20 ago 1938
Previa autorizzazione da darsi, volta per volta, dal Ministro per le finanze, la Cassa depositi e prestiti, nel deliberare a favore di cooperative edilizie composte di impiegati e pensionati dello Stato esistenti nelle provincie lombarde e nel comune di Roma, la concessione dei mutui per i quali esse abbiano già ottenuto il contributo erariale, può valersi anche delle somme che saranno all'uopo anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde all'interesse annuo del 5 per cento, netto in ogni tempo e modo per la Cassa medesima. Per tali operazioni la Cassa di risparmio è autorizzata a derogare alle disposizioni ed alle limitazioni del suo statuto fondamentale e successive modificazioni.
Agli effetti della regolazione dei rapporti fra Cassa depositi e prestiti e Cassa di risparmio, le disposizioni del presente articolo e quelle dell', sostituiscono, ad ogni effetto, la formale convenzione.
Le eventuali particolarità che occorresse definire, sono stabilite fra i due istituti per semplice corrispondenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-13