Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 9
In vigore dal 20 ago 1938
Nei fabbricati di cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti, possono adibirsi, ove ricorrano speciali circostanze che lo giustifichino, locali ad uso di botteghe e di magazzini, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa predetta.
Con preventiva autorizzazione può anche procedersi alla vendita di detti locali, impiegandone il ricavato secondo il disposto dell', oppure all'affitto di essi devolvendo i relativi canoni al fondo per spese generali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-9