Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 7

In vigore dal 20 ago 1938
Qualora da parte di cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti siasi proceduto alla costruzione di più fabbricati, il cui fabbisogno, in seguito ad ampliamento del programma costruttivo o per effetto di simultaneo inizio delle costruzioni e della conseguente maggiore spesa occorsa, non trovi copertura nei mutui concessi e per l'ultimazione dei fabbricati stessi si rendano necessari ulteriori cospicui finanziamenti da parte della Cassa predetta, può disporsi, con provvedimento insindacabile dei Ministri per le finanze e pei lavori pubblici, la devoluzione di uno o più dei fabbricati all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in Roma ovvero ad istituti autonomi per case popolari. In tal caso resta salvo il diritto dei soci delle cooperative ad ottenere in locazione, secondo l'ordine rispettivo di prenotazione, gli appartamenti compresi nei fabbricati come sopra devoluti, con assoluta preferenza nei confronti di qualsiasi altro aspirante ad alloggio dell'istituto cessionario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-7

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