Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 84

In vigore dal 20 ago 1938
La relazione definitiva di collaudo col reparto, tra i soci, della spesa occorsa per la costruzione dei fabbricati, deve essere trasmessa dal collaudatore, pel tramite del Ministero dei lavori pubblici, alla cooperativa, la quale è tenuta a restituire gli atti al Ministero non oltre un mese dalla data di trasmissione con le sue eventuali osservazioni, eccezioni o rilievi. Entro il suddetto periodo la cooperativa deve tenere a disposizione dei soci tutti gli atti di collaudo ed il reparto, per almeno quindici giorni, dopo averne preavvisato i soci stessi mediante lettera raccomandata. Entro il cennato termine di giorni quindici, e comunque non oltre il mese di cui al primo comma, è ammesso ricorso al Ministero il quale decide in via definitiva, sentita la Commissione di vigilanza e, ove lo ritenga del caso, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
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