Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 82

In vigore dal 20 mag 1943
Il direttore dei lavori non può essere nominato collaudatore dei medesimi. Per le costruzioni delle cooperative edilizie, e per quelle da assegnarsi in proprietà ovvero in affitto con patto di futura vendita ai sensi del capo 5° del titolo II del presente testo unico, il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze fissate dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350, deve procedere alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio. Tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo delle costruzioni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-82

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