Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo V
Art. 77
In vigore dal 20 ago 1938
I progetti esecutivi approvati non possono essere comunque modificati senza preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici. In tale ipotesi occorre il preventivo parere del competente Ispettore superiore, ovvero del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulle varianti ai progetti sui quali detti organi siansi già pronunciati. Le varianti che determinano aumenti di spesa sull'importo del progetto originario in misura tale da superare il limite di un milione, devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-77