Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 317
In vigore dal 20 ago 1938
È fatto divieto al concessionario ed al locatario di sub-locare in tutto o in parte, con o senza mobilio, i locali concessi od affittati e comunque di cederli in uso anche senza corrispettivo e di mutarne la destinazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-317