Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 317

In vigore dal 20 ago 1938
È fatto divieto al concessionario ed al locatario di sub-locare in tutto o in parte, con o senza mobilio, i locali concessi od affittati e comunque di cederli in uso anche senza corrispettivo e di mutarne la destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-317

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo