Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 322
In vigore dal 20 ago 1938
Avverso il concessionario ovvero, in sua mancanza, avverso qualsivoglia abusivo detentore dell'alloggio per essere intervenuta revoca o cessazione della concessione, il Capo compartimento, sentito il Comitato di esercizio, potrà emettere ordinanza di rilascio da comunicarsi alla parte interessata.
Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge ed alla esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale dell'Amministrazione, il quale potrà richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-322