Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo III›Capo 1
Art. 325
In vigore dal 20 ago 1938
Per il completamento del programma costruttivo, il Ministro per le comunicazioni, sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, stabilisce le località dove le nuove case possono essere acquistate o costruite e le somme da erogarsi in base ai singoli progetti tecnici compilati dai competenti uffici della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-325