Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IIICapo 1

Art. 325

In vigore dal 20 ago 1938
Per il completamento del programma costruttivo, il Ministro per le comunicazioni, sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, stabilisce le località dove le nuove case possono essere acquistate o costruite e le somme da erogarsi in base ai singoli progetti tecnici compilati dai competenti uffici della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
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