Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo III›Capo 1
Art. 328
In vigore dal 20 ago 1938
Sui fondi stanziati per la costruzione delle case, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi versa alla R. tesoreria, nel conto corrente a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anticipi quadrimestrali nella misura da essa richiesti, in relazione all'ammontare delle spese che si prevede saranno sostenute nel quadrimestre.
A titolo di rimborso di spese generali per studi, sorveglianza, dirigenza, collaudi, ecc., è computata, a favore dell'Amministrazione ferroviaria, una quota del 5 per cento sull'importo dei lavori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-328