Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo III›Capo 1
Art. 329
In vigore dal 20 ago 1938
L'Amministrazione potrà utilizzare ad uso botteghe quei locali a pianterreno che potranno ricavarsi in sede di costruzione o di adattamento dei fabbricati e che non saranno ritenuti adatti por uso di abitazione.
I locali stessi saranno dalla Direzione generale delle poste e dei telegrafi concessi in affitto ai privati, alle migliori condizioni tenuto conto dei prezzi correnti sulla piazza e con esonero dal vincolo del reimpiego come previsto dal secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-329