Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IIICapo 1

Art. 331

In vigore dal 20 ago 1938
Nelle località ove sorgono le case economiche, è costituita una Commissione composta del Direttore provinciale, che la presiede, dell'Ispettore e dell'Economo provinciale, coll'incarico di vigilare sull'andamento in genere dell'azienda, sui servizi, sull'inquilinato e sull'uso dei locali comuni, secondo norme stabilite dalla Direzione generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-331

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