Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 335

In vigore dal 20 ago 1938
Presso l'Amministrazione centrale è costituita una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi e composta del Direttore generale e di due capi servizio nominati con decreto ministeriale. La commissione, sulla scorta dei documenti e delle graduatorie fornite dalle direzioni provinciali, procede all'assegnazione degli alloggi con facoltà, ove concorrano ragioni di servizio ovvero motivi di eccezionale urgenza od improrogabilità, di derogare, con provvedimento motivato, ai criteri preferenziali stabiliti dall'.
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