Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 337
In vigore dal 20 ago 1938
I canoni di concessione sono riscossi a cura della Direzione generale delle poste e dei telegrafi mediante ritenute mensili sugli stipendi ed assegni dei concessionari analogamente al disposto dell'.
Per le frazioni di mese le ritenute sono ragguagliate a tanti trentesimi dell'ammontare del canone mensile per quanti sono i giorni dell'occupazione.
Nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è iscritto apposito capitolo relativo ai canoni dovuti dai concessionari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-337