Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 341

In vigore dal 20 ago 1938
Resta salvo pel personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda dei telefoni il diritto a concorrere alla locazione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato nelle località in cui non siasi affatto o non siasi a sufficienza provveduto dall'Amministrazione suddetta con le case economiche di sua proprietà.
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