Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 342

In vigore dal 20 ago 1938
È riservata alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi la facoltà di dettare norme per la disciplina delle concessioni, per i servizi di portineria e per quanto riguarda in genere l'uso degli alloggi e degli accessori.
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