Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo IV›Capo 1
Art. 347
In vigore dal 20 ago 1938
Le case costruite od eccezionalmente acquistate dall'Istituto, debbono possedere i requisiti della casa popolare od economica secondo le norme vigenti. I fabbricati, salvo casi eccezionali, debbono essere costruiti a sistema intensivo col criterio di assicurare la maggiore economia di spesa e di utilizzare lo spazio in modo da ricavare il massimo numero di alloggi, con divieto di adattamenti non economici.
La proprietà delle case appartiene all'Istituto, dal quale sono concesse in affitto secondo norme e modalità stabilite negli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-347