Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IVCapo 1

Art. 349

In vigore dal 20 ago 1938
Il Comitato centrale è composto: a) del Presidente dell'Istituto, nominato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro pei lavori pubblici, che lo presiede; b) del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti; c) di un rappresentante dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e delle corporazioni; d) del Direttore generale del Genio militare, in rappresentanza dell'amministrazione militare; e) di un Ispettore superiore del Genio civile; f) del Direttore capo della Divisione per le case popolari ed economiche presso il Ministero dei lavori pubblici; g) del presidente dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego o, per sua delega, del fiduciario dell'Associazione medesima in rappresentanza di quest'ultima; h) di un rappresentante di ciascuno dei cinque enti finanziatori che abbiano anticipato maggiori somme per le costruzioni dell'Istituto, con facoltà, negli altri enti finanziatori, di incaricare uno dei detti rappresentanti per la trattazione, presso il Comitato centrale, degli affari che loro interessano; i) del Segretario generale la cui nomina è di spettanza del Comitato centrale e dev'essere ratificata dai Ministri pei lavori pubblici e per le finanze. I componenti del Comitato di cui alle lettere b), d) ed f) possono, in caso di assenza od impedimento, essere sostituiti dai funzionari che rispettivamente ne facciano le veci. Durante il tempo nel quale il Presidente ed il Segretario generale si trovano in carica e nell'effettivo esercizio delle loro funzioni, è ad essi attribuito rispettivamente, ai soli effetti gerarchici, rango equiparato a quello dei funzionari di grado IV e V, salvo che il Presidente non abbia, per altro titolo, rango più elevato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-349

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