Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo IV›Capo 1
Art. 348
In vigore dal 20 ago 1938
Sono organi dell'Istituto:
a) il Comitato centrale di amministrazione;
b) i Comitati provinciali;
c) i Comitati locali nelle città non capoluogo di provincia per le case degli ufficiali e sottufficiali;
d) il Governatore delle Isole dell'Egeo per le costruzioni in Rodi ed in Lero;
e) i Governatori per le costruzioni effettuate nelle Colonie di loro giurisdizione.
f) il Vice-Governatore Generale per l'Africa Orientale Italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-348