Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IVCapo 1

Art. 348

In vigore dal 20 ago 1938
Sono organi dell'Istituto: a) il Comitato centrale di amministrazione; b) i Comitati provinciali; c) i Comitati locali nelle città non capoluogo di provincia per le case degli ufficiali e sottufficiali; d) il Governatore delle Isole dell'Egeo per le costruzioni in Rodi ed in Lero; e) i Governatori per le costruzioni effettuate nelle Colonie di loro giurisdizione. f) il Vice-Governatore Generale per l'Africa Orientale Italiana.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-348

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