Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IVCapo 1

Art. 351

In vigore dal 20 ago 1938
Al presidente dell'Istituto spetta provvedere su tutti gli affari di ordinaria amministrazione in base alle direttive di massima deliberate dal Comitato. Ad esso è assegnata una indennità di carica da fissarsi, per ciascun esercizio, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici.
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