Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo IV›Capo 1
Art. 354
In vigore dal 20 ago 1938
Le rappresentanze locali sono costituite man mano che l'Istituto potrà estendere la sua azione nelle varie località.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-354