Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 357
In vigore dal 20 ago 1938
L'Istituto provvede:
a) alla riscossione degli affitti;
b) al versamento agli istituti mutuanti delle rate mensili d'interessi afferenti ai mutui concessi;
c) alla sorveglianza tecnica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, nonché a tutti i compiti tecnici, amministrativi e contabili per assicurare lo svolgimento del programma; a gestione e la tutela degli immobili;
d) all'espletamento degli eventuali incarichi previsti dall'.
Il Ministero dei lavori pubblici, se richiesto dall'Istituto, ha facoltà di autorizzare di volta in volta l'Istituto stesso ad avvalersi degli uffici del Genio civile per la direzione dei lavori e la manutenzione degli stabili.
Analogamente il Ministero della guerra ha facoltà, sempre su richiesta dell'Istituto, di autorizzare l'Istituto stesso ad avvalersi degli uffici del Genio militare per la direzione dei lavori o la manutenzione degli alloggi di cui al secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-357