Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 360

In vigore dal 20 ago 1938
L'Istituto provvede alle spese di amministrazione autorizzate mediante prelevamenti sulle somme disponibili nei conti correnti «fitti» di cui all', comma 1°, detratti i crediti relativi ai mutui per le costruzioni. I prelevamenti sono effettuati su ordinativi disposti dal Presidente dell' Istituto e vistati dal Capo ragioniere.
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