Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 360
In vigore dal 20 ago 1938
L'Istituto provvede alle spese di amministrazione autorizzate mediante prelevamenti sulle somme disponibili nei conti correnti «fitti» di cui all', comma 1°, detratti i crediti relativi ai mutui per le costruzioni.
I prelevamenti sono effettuati su ordinativi disposti dal Presidente dell' Istituto e vistati dal Capo ragioniere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-360