Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 364
In vigore dal 20 ago 1938
La Cassa depositi e prestiti, avvalendosi delle somme di cui all', comma primo, è autorizzata a concedere mutui all'Istituto sino al complessivo ammontare di lire 540.000.000 con ammortamento in cinquant'anni ai rispettivi saggi d'interesse.
La decorrenza dell'ammortamento dei mutui anzidetti è fissata dal 1° gennaio successivo alla ultimazione delle case da constatarsi da funzionari del Real corpo del genio civile.
Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento sono capitalizzati a sensi dell' (comma 6°) del presente testo unico e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare.
La suddetta somma è aumentata di cinquanta milioni in aggiunta ed all'infuori dei fondi mutuati dalla Cassa depositi e prestiti e dagli altri istituti di credito, giusta il R. decreto 27 gennaio 1927, n. 90, emesso in applicazione del R. decreto-legge 5 giugno 1926, n. 990 convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 535, salvo gli ulteriori finanziamenti di cui all'ultimo comma dell'.
Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici e con gli altri Ministri interessati, una quota del fondo di cui al primo comma, fino a concorrenza di 25 milioni, potrà essere riservata a costruzioni di alloggi da darsi in affitto a dipendenti dei Ministeri della marina e dell'aeronautica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-364