Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 366

In vigore dal 20 ago 1938
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rilasciare agli istituti che effettuano i versamenti ed in corrispondenza di essi, certificati di credito che potranno essere accettati in cauzione per contratti di appalto di esattorie e tesorerie comunali e di ricevitorie e casse pel valore capitale pari a quello attuale risultante dal piano di ammortamento del mutuo corrispondente, concesso dalla Cassa stessa.
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