Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 369

In vigore dal 11 feb 1942
L'ammortamento dei mutui all'interesse da pattuirsi fra l'Istituto di credito mutuante e l'Istituto mutuatario, ed entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni che governano questo ultimo, avverrà in cinquanta annualità costanti a decorrere dal 1° luglioo o dal 1° gennaio immediatamente successivo alla ultimazione delle case, da constatarsi da un funzionario del Real corpo del genio civile. Gli interessi sulle somministrazioni corrisposte in conto mutuo prima dell'ammortamento sono, ai sensi del terzo comma dell', capitalizzati e portati in aumento del mutuo medesimo e le annualità che cinquantennali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, sono versate all'Istituto mutuante in rate semestrali con scadenza 1° luglio e l° gennaio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-369

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