Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 372
In vigore dal 20 ago 1938
I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto sono garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni nonché da ritenuta sullo stipendio dei locatari pari all'ammontare del canone mensile di affitto.
I mutui concessi dagli istituti di credito fondiario sono del pari garantiti da prima ipoteca a favore di essi sulle aree è sulle costruzioni nonché, sussidiariamente, dallo Stato in caso di inadempienza.
La concessione e la somministrazione dei mutui, di cui all' è fatta dalla Cassa depositi e prestiti con le norme del proprio Istituto, su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici cui spetta approvare i progetti e riconoscere la regolarità dei certificati di pagamento da rilasciarsi dall'Istituto mutuatario in base agli stati di avanzamento dei lavori, ovvero su nulla osta dei Ministeri della marina e della aeronautica nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso.
La somministrazione dei mutui di cui all' è fatta su nulla osta del Ministero della guerra al quale è demandata la scelta dell'area e la preventiva approvazione dei progetti.
Con le stesse norme la somministrazione dei mutui di cui all', ultimo comma, è fatta su nulla osta del Ministero dell'Africa Italiana. I mutui predetti sono garentiti mediante iscrizione ipotecaria sugli stabili siti nel Regno e nelle Colonie, non ancora gravati d'ipoteca, oltre che con la ritenuta sugli stipendi di cui al primo comma del presente articolo.
Storico versioni
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