Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 375

In vigore dal 18 lug 1949
Qualora le rappresentanze dell'Istituto ne facciano richiesta, le aste e le licitazioni per appalti dei lavori possono essere tenute dal Ministero dei lavori pubblici o dalle prefetture a mezzo dei rispettivi uffici contratti, i quali provvederanno anche per la stipulazione dei contratti relativi. Parimenti presso le intendenze di finanza possono essere tenuti gli esperimenti d'incanto e stipulati i contratti per acquisto e vendita di immobili ed ogni altro contratto nell'interesse dell'Istituto. Analogamente per le costruzioni di cui all' (secondo comma) le aste e le licitazioni possono essere tenute dal Ministero della guerra a mezzo dei dipendenti uffici territoriali del genio militare.

Note all'articolo

  • La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-375

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