Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 375
In vigore dal 18 lug 1949
Qualora le rappresentanze dell'Istituto ne facciano richiesta, le aste e le licitazioni per appalti dei lavori possono essere tenute dal Ministero dei lavori pubblici o dalle prefetture a mezzo dei rispettivi uffici contratti, i quali provvederanno anche per la stipulazione dei contratti relativi.
Parimenti presso le intendenze di finanza possono essere tenuti gli esperimenti d'incanto e stipulati i contratti per acquisto e vendita di immobili ed ogni altro contratto nell'interesse dell'Istituto.
Analogamente per le costruzioni di cui all' (secondo comma) le aste e le licitazioni possono essere tenute dal Ministero della guerra a mezzo dei dipendenti uffici territoriali del genio militare.
Note all'articolo
- La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-375